Statuto ASDUNI

Statuto di ASDUNI – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA DIDATTICA, DELL’APPRENDIMENTO E DELL’INSEGNAMENTO IN UNIVERSITÀ

Depositato il 22 marzo 2018

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

<<ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA DIDATTICA, DELL’APPRENDIMENTO E DELL’INSEGNAMENTO IN UNIVERSITÀ” in sigla “ASDUNI”>>

con sede in via Beato Pellegrino, 28, nel Comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  1. a) promuovere la cooperazione e la ricerca in campo nazionale e internazionale fra Università, docenti, ricercatori ed esperti, in materia di miglioramento della didattica e di innovazione delle pratiche di insegnamento apprendimento
  2. b) promuovere lo sviluppo di una rete di Università per azioni coordinate volte a realizzare sperimentazioni mirate alla formazione e alla ricerca per lo sviluppo della professionalità docente
  3. c) rafforzare l’impegno del mondo accademico nella direzione di attribuire il giusto valore e riconoscimento alla didattica anche in relazione alla carriera docente
  4. d) sostenere lo sviluppo dell’innovazione didattica e la formazione di elevate competenze nella docenza universitaria, favorendo una partnership attiva degli studenti nei processi di insegnamento apprendimento e l’ammodernamento metodologico anche in relazione alle nuove tecnologie e all’internazionalizzazione
  5. e) individuare, sperimentare e proporre modelli teorici ed operativi utili al riconoscimento e alla certificazione della qualità della professionalità docente
  6. f) favorire la creazione di un movimento di studio e riflessione sulle tematiche della formazione, della didattica, dell’insegnamento e dell’apprendimento universitario, all’interno del più ampio confronto con il contesto nazionale e internazionale.
  7. g) sviluppare rapporti collaborativi con enti, istituzioni e società scientifiche nel perseguimento degli obiettivi indicati.

L’Associazione assume come riferimenti specifici gli orientamenti presenti nei documenti nazionali, europei e internazionali che puntano alla qualificazione dell’Higher Education, alla valorizzazione delle politiche di Quality Assurance e al sostegno della professionalità docente anche attraverso l’impegno concreto delle istituzioni pubbliche e delle comunità accademiche.

L’Associazione è impegnata a organizzare, promuovere e sostenere ricerche, seminari di studi, stage di ricerca, corsi, sperimentazioni, convegni, pubblicazioni e quant’altro utile allo sviluppo e alla diffusione delle competenze nell’ambito delle attività di ricerca per la qualificazione della didattica, della professionalità docente, dell’insegnamento e dell’apprendimento.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. Possono far parte dell’Associazione i docenti universitari italiani e stranieri di ruolo (ricercatori, associati, straordinari, ordinari ed emeriti) delle Università statali e non statali e categorie assimilate di Enti ed Istituti di ricerca, che svolgano attività di ricerca orientate alle finalità proprie dell’Associazione. Può inoltre chiedere di entrare a far parte dell’Associazione il personale tecnico-amministrativo con responsabilità nei Servizi alla didattica e nella quality assurance.

Possono inoltre chiedere di diventare soci dell’Associazione anche soggetti collettivi sia italiani che stranieri (Università, Centri di Ricerca, Centri di Alta Formazione o altro) con i vincoli, modalità, criteri e procedure previste dal Regolamento.

  1. Sono ammessi alle attività dell’Associazione anche i docenti con contratto a tempo determinato, i dottori di ricerca e i cultori di ricerca didattica ai quali viene riconosciuta la qualifica di socio corrispondente. Il socio corrispondente è pienamente assimilato al socio ordinario sia per ciò che riguarda le procedure di ammissione sia per quel che concerne l’attività promossa dall’Associazione, non può però presentare nuovi soci, non ha diritto di voto nell’Assemblea e non può concorrere alla formazione degli organi dell’Associazione.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea.

Sentita la relazione e il parere del Consiglio Direttivo, l’Assemblea delibera a maggioranza.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  1. Ci sono 4 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione,

fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione e coloro che, su invito dei medesimi, manifestano la loro adesione entro sei mesi dalla data di costituzione della Associazione.

  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  2. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  5. I soci ordinari, sostenitori e fondatori hanno il diritto e il dovere di partecipare all’Assemblea e di formare le deliberazioni mediante votazioni da farsi valere, di norma, a maggioranza semplice, salvo diversa indicazione espressa dal Regolamento. Vengono assunte a maggioranza assoluta l’approvazione del Regolamento e le eventuali modifiche che l’Assemblea intenderà apportare allo stesso. I soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annuale e perdono il diritto di voto in Assemblea se non sono in regola con i pagamenti. Il pagamento della quota annuale è possibile soltanto dopo che siano state regolarizzate eventuali pendenze debitorie. La decadenza da socio interviene dopo tre anni di mancato pagamento della quota sociale annuale.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

  1. Si perde la qualifica di socio per:
  2. a) dimissioni;
  3. b) decadenza, a seguito del mancato pagamento della quota sociale per almeno tre anni consecutivi;
  4. c) sospensione, nel caso in cui intervengano gravi motivi, previamente contestati all’interessato.

Alla pronuncia della decadenza e/o della sospensione si perviene a seguito di una proposta motivata da parte del Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza dall’Assemblea dei soci.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  • Assemblea dei soci,
  • Consiglio direttivo,
  • Presidente,
  • Collegio dei Revisori dei Conti,
  • Collegio dei Probiviri.
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:
  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
  1. L’Assemblea è convocata e coordinata dal Presidente o dal Vice Presidente che si avvale di volta in volta di un Segretario verbalizzante.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero 9 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
  5. I membri del Direttivo eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Le funzioni di Segretario amministrativo contabile possono essere affidate ad un collaboratore esterno al Consiglio. Il Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea dei soci, determina ogni anno il contributo associativo da versare da parte di ciascun socio.

ART. 12 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Il Presidente, con parere favorevole del Consiglio, può delegare prerogative e funzioni proprie ai componenti del Consiglio medesimo.

ART. 13 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  2. quote e contributi degli associati;
  3. contributi di privati;
  4. eredità, donazioni e legati;
  5. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
  6. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  7. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
  8. L’Associazione non ha fini di lucro, ma nell’esercizio della propria attività può stipulare contratti e convenzioni, contrarre mutui ed accantonare riserve, compatibili alla normativa in materia.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.